
Descrizione e definizioni di oli di oliva e di oli di sansa di oliva di cui all’articolo 35 del reg. CE 1513/2001 del 23 Luglio 2001.
Data di applicazione: 1 Novembre 2003
Oli di oliva vergini
L’olio di oliva vergine è l’olio ottenuto dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o fisici, utilizzando il calore per facilitarne l’estrazione in quantità tale da non causare alterazioni dell’olio stesso. Le olive non subiscono nessun altro trattamento tranne lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione. Sono quindi esclusi gli oli ottenuti mediante estrazione con solventi chimici o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
I suddetti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
- Olio di oliva vergine extra: olio di oliva vergine il cui gusto è assolutamente perfetto, il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5; la cui acidità libera espressa in acido oleico è inferiore a 0,8 g per 100 g e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di oliva vergine: olio di oliva vergine, il cui gusto è perfetto, il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5; la cui acidità libera espressa in acido oleico è inferiore al 2% (2 g per 100 g) e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine, di buon gusto, il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5; la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo del 3,3% e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine, di gusto imperfetto, il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore al 3,3% e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
| Acidità | N° Perossidi | K 232 | K 270 | Delta K | Panel Test | |
| Vergine extra | < 0,8 | < 20 | < 2,5 | < 0,2 | < 0,01 | > = 6,5 |
| Vergine | 1 – 2 | < 20 | < 2,6 | < 0,25 | < 0,01 | > = 5,5 |
| Vergine corrente | 2 – 3,3 | < 20 | < 2,6 | < 0,25 | < 0,01 | > = 3,5 |
| Vergine lampante | > 3,3 | > 20 | < 3,7 | < 0,25 | < 3,5 |
Gli oli che seguono vengono invece ottenuti tramite processi di estrazione chimica con solventi:
- Olio di oliva raffinato: è l’olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può essere superiore ai 0,3 g per 100 g e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di oliva (composto di oli raffinati e oli di oliva vergini): è l’olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall’olio lampante, con un’acidità libera espressa in acido oleico è inferiore all’1% e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di sansa di oliva greggio: è un olio ottenuto mediante estrazione con solvente dalla sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di sansa di oliva raffinato: è l’olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico deve essere inferiore a 0,3 g per 100 g e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di sansa di oliva: è un olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico deve essere non superiore ad 1g per 100 g e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Etichettatura degli oli
Articolo 3 del Reg. CEN. 1019/2002 del 13 Giugno 2002.
Data di applicazione: 1 Novembre 2003.
L’etichetta degli oli, reca in caratteri chiari e indelebili, l’informazione seguente sulla categoria di olio:
- Per l’olio extravergine di oliva: olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici
- Per l’olio di oliva vergine: olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive unicamente mediante procedimenti meccanici
- Per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive
- Per l’olio di sansa di oliva: olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive oppure olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.
Risorse web:
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